[1]- Emendamenti

[2]1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sara' comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che ha aderito o che e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 33. 2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte e' comunicata al Comitato europeo per le questioni penali (CDPC) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento. 3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal CDPC, e previa consultazione degli Stati non membri della presente Convenzione puo' adottare l'emendamento. 4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformita' al capoverso 3 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione. 5 Ogni emendamento adottato in conformita' al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il terzo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art39 · fonte su Normattiva