[1]- Soluzione delle controversie

[2]1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa sara' costantemente informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la presentazione della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o ad un tribunale arbitrale che prendera' decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art40 · fonte su Normattiva