[1]Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali

[2](1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonche', nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca. (2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca puo' concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art35 · fonte su Normattiva