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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutui per danneggiati dai terremoti, del 23 luglio e 30 ottobre 1930, ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 1 del R. decreto-legge e' aggiunto il seguente comma:

[10]«Agli articoli 16 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065 e 7 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertiti nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, e' aggiunto il seguente comma:

[11]«Agli effetti del presente articolo e di quello seguente, il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data della stipulazione dei mutui a norma delle disposizioni di cui agii articoli successivi per quei proprietari che abbiano presentato agii Istituti autorizzati domande di mutuo a tutto il 1934 e che abbiano stipulato i contratti definitivi entro il 1935».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 25 maggio 1936 - Anno XIV

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi - Di Revel.

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 22 giugno 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-05-25;1100~art1 · fonte del testo