[1]Paragrafo 1. Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente Convenzione risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi di assicurazione compiuti soltanto in questo Stato, compresi i periodi equivalenti, l'Ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico.

[2]Paragrafo 2. Se piu' Enti assicuratori sono obbligati al pagamento di differenze, l'interessato ha diritto alla differenza piu' alta spettantegli. Questa differenza sara' suddivisa fra gli Enti assicuratori interessati in proporzione alle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art25 · fonte del testo