[1]Paragrafo 1. Nel caso di cumulo, ai sensi degli articoli 20 e 21, dei periodi di assicurazione ed equivalenti, gli Enti assicuratori osserveranno, per il calcolo delle prestazioni da corrispondere, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

[2]Paragrafo 2. Ogni ente assicuratore accerta per suo conto, secondo le norme della propria legislazione e con riguardo alle disposizioni della presente Convenzione, se l'assicurato puo' far valere le condizioni per il diritto alle prestazioni. In caso affermativo esso calcola la prestazione secondo le disposizioni della propria legislazione in base ai periodi di assicurazione ed equivalenti computabili secondo la legislazione stessa. In questo caso, pero', subentrano le seguenti disposizioni speciali:

  • a)delle prestazioni o quote di prestazioni la cui misura non dipenda dalla durata dei periodi di assicurazione o dall'ammontare delle contribuzioni versale, e concessa soltanto quella parte che corrisponde al rapporto tra i periodi di assicurazione ed equivalenti, valevoli secondo la legislazione interna per il calcolo della prestazione, e la somma dei periodi suddetti valevoli per le prestazioni di entrambi gli Stati. Valgono in particolare come prestazioni o quote di prestazioni del genere predetto, gli importi base delle assicurazioni austriache, gli assegni di contingenza delle assicurazioni italiane, nonche', nei riguardi di prestazioni per le quali dalla legislazione nazionale sia fissato un limite minimo, la parte di prestazione fino a questo limite minimo;
  • b)le altre prestazioni e quote di prestazioni sono concesse per intero.

[3]Paragrafo 3. Le prestazioni ridotte in virtu' del paragrafo 2, lettera a), che non oltrepassino l'importo di venti scellini o di cinquecento lire mensili, possono essere liquidati al loro valor capitale.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art22 · fonte del testo