[1]Paragrafo 1. In caso di applicazione degli articoli 20 e 21, gli Enti assicuratori dei due Stati si scambieranno le notizie e i documenti necessari per determinare le prestazioni che ciascuno di essi dovra' accordare.

[2]Paragrafo 2. In pendenza degli accertamenti predetti, qualora l'assicurato raggiunga le condizioni necessarie per il diritto ad una prestazione secondo la legislazione d'uno Stato, gli sara' concessa una prestazione provvisoria dall'Ente assicuratore di quello Stato. In caso diverso potra' pure essere accordata una prestazione provvisoria allorche, in base agli elementi acquisiti, risulti che l'assicurato avra' modo, comunque, di raggiungere le condizioni previste per il diritto alla prestazione.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art26 · fonte del testo