Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, nonche' una copia del presente Accordo ed una copia della carta nautica in cui e' segnata la zona di pesca concessa nella quale ogni singola nave ha diritto di pescare.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
