[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati;

[4]Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:

  • a)nella regione delle isole Premuda e Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso l'estremita' ovest dell'isolotto di Lutrosnjak, a partire dall'inizio del quinto miglio nautico fino all'undicesimo miglio nautico incluso, e dal rilevamento 44° verso la punta nord-ovest dell'isolotto di Mezanj, a partire dal quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalle coste dei predetti isolotti verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IV-V:

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

  • b)nella regione delle isole Palagruza e Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a nord ed a sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VI-VII:

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

  • c)nella regione di Dubrovnik: nella zona delimitata dal rilevamento 23° verso la punta sud di capo Gruj (isola Mljet) e dal rilevamento 23° verso la punta sud-est del capo Donji Kamen (isola Mrkan) a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VIII:

[7]Parte di provvedimento in formato grafico

  • d)nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso il capo Skocidjevojka (latit. 42° 13' 17" N e long. 18° 54' 37" E) e dal rilevamento 44° verso il faro di Punta Mendra, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IX-X:

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

[9]Tutte le carte nautiche indicate nei punti a), b), c) e d) del presente articolo fanno parte integrante del presente accordo. In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle allegate carte nautiche fa fede il testo del presente articolo.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art1 · fonte su Normattiva