Le navi da pesca italiane munite di permesso di pesca nelle zone previste dal presente Accordo hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca. Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi di mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali:
- a)di giorno: un pallone di colore nero avente 61 centimetri di diametro e la bandiera del codice dei segnali "intelligenza n. 1" in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di "intelligenza" non puo' essere inferiore ad 1 metro;
- b)di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di, posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
