[1]Autenticazione del testo
[2]Il testo di un trattato e' ritenuto autentico e definitivo:
- a)in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuto dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o,
- b)in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
