[1]Autenticazione del testo

[2]Il testo di un trattato e' ritenuto autentico e definitivo:

  • a)in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuto dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o,
  • b)in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art10 · fonte su Normattiva