[1]Adozione del testo

[2]1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art9 · fonte su Normattiva