[1]Interpretazione di trattati autenticati in due o piu' lingue

[2]1. Quando un trattato e' stato autenticato in due o piu' lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che in caso di divergenza, prevarra' un determinato testo. 2. La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo e' stato autenticato, non sara' ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano cosi' convenuto. 3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici. 4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformita' del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verra' adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art33 · fonte su Normattiva