[1]Consenso ad essere vincolati da una parte di un trattato e scelta di disposizioni diverse

[2]Fatte salve le disposizioni degli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato ad essere vincolato da una parte di un trattato non ha efficacia se il trattato non lo prevede o se gli altri Stati contraenti non vi consentono. 2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato che permetta di scegliere fra disposizioni diverse non produce effetti se le disposizioni sulle quali si basa non sono chiaramente indicate.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art17 · fonte su Normattiva