ad essere vincolato da una parte del Trattato e scelta tra disposizioni diverse 1. Senza pregiudizio degli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da una parte del trattato, produce effetto solo se il trattato lo consente o se gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti, o, a seconda dei casi, le organizzazioni contraenti vi consentano. 2. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato che consenta di effettuare una scelta tra disposizioni diverse, produce effetto solamente se le disposizioni (che sono oggetto del trattato) sono chiaramente indicate.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art17 · fonte su Normattiva