[1]Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
[2]A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento:
- a)del loro scambio tra gli Stati contraenti;
- b)del loro deposito presso il depositario; o
- c)della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se cosi' e' stato convenuto.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
