[1]Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione

[2]A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento:

  • a)del loro scambio tra gli Stati contraenti;
  • b)del loro deposito presso il depositario; o
  • c)della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se cosi' e' stato convenuto.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art16 · fonte su Normattiva