[1]Regola generale per l'interpretazione

[2]1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:

  • a)ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione;
  • b)ogni strumento disposto da una o piu' parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. 3. Verra' tenuto conto, oltre che del contesto:
  • a)di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
  • b)di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
  • c)di ogni norma di diritto internazionale pertinente, applicabile alle relazioni fra le parti. 4. Si ritiene che un termine o una espressione abbiano un significato particolare se verra' accertato che tale era l'intenzione delle parti.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art31 · fonte su Normattiva