1. - Nella interpretazione della presente Convenzione, si deve avere riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi cosi' come sanciti nel preambolo, al suo carattere internazionale ed all'esigenza di promuovere l'uniformita' della sua applicazione cosi' come di assicurare l'osservanza della buona fede nel commercio internazionale. 2. - Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da essa espressamente regolate, sono disciplinate in conformita' ai principi generali sui quali la Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile in virtu' delle norme di diritto internazionale privato.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art4 · fonte su Normattiva