di trattati autenticati in due o piu' lingue 1. Qualora un trattato sia stato autenticato in due o piu' lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di dette lingue, a meno che il trattato non disponga, o che le parti non convengano che, in caso di divergenza, prevarra' un determinato testo. 2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il trattato e' stato autenticato sara' considerata in quanto testo autentico solamente se il trattato lo prevede o se le parti ne abbiano convenuto. 3. Si presume che i termini di un trattato abbiano la medesima accezione nei diversi testi autentici. 4. Tranne il caso in cui un determinato testo prevalga in conformita' al paragrafo 1, qualora la comparazione di testi autentici faccia apparire una differenza di accezione che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non consente di eliminare, verra' adottata l'accezione la quale meglio contempera detti testi, fatto salvo il fine e lo scopo del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art33 · fonte su Normattiva