[1]Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione
[2]Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non puo', in base all'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo e' senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
