Art. ix
[1]ARTICOLO IX.
[2]1. I rappresentanti delle Parti Contraenti menzionate nel preambolo del presente Trattato si incontreranno nella citta' di Camberra entro due mesi dalla data di entrata in vigore del Trattato, e successivamente a intervalli e in luoghi adeguati, allo scopo di scambiare informazioni, di consultarsi su questioni di comune interesse relative all'Antartide, di formulare e considerare, nonche' di raccomandare ai propri Governi delle misure destinate ad assicurare il rispetto dei principi, il perseguimento degli obiettivi del Trattato, incluse misure relative:
- a)all'uso dell'Antartide a soli fini pacifici;
- b)alla facilitazione della ricerca scientifica nell'Antartide;
- c)alla facilitazione della cooperazione scientifica internazionale nell'Antartide;
- d)alla facilitazione dell'esercizio dei diritti di ispezione previsti dall'articolo VII del Trattato;
- e)ai problemi relativi all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide;
- f)alla preservazione ed alla conservazione della fauna e della flora nell'Antartide. 2. Ciascuna Parte Contraente che sia divenuta Parte del presente Trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avra' diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte Contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attivita' di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica. 3. Verranno trasmesse ai rappresentanti delle Parti Contraenti che partecipino alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo le relazioni degli osservatori di cui all'articolo VII del presente Trattato. 4. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo acquisteranno efficacia quando verranno approvate da tutte le Parti Contraenti i cui rappresentanti siano stati autorizzati a partecipare alle riunioni indette allo scopo di studiare tali misure. 5. Uno qualsiasi o la totalita' dei diritti stabiliti nel presente Trattato potranno essere esercitati a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato sia che le misure istituite allo scopo di facilitare l'esercizio di detti diritti siano state o meno proposte, studiate o approvate come previsto dal presente articolo.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
