[1]Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo
[2]1. Ciascuna Parte Contraente adottera' tutte quelle misure appropriate perche' sia assicurato il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, in particolare mediante controlli effettuati sulle strade e nei locali delle imprese. Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti si terranno informate sulle misure generali adottate a tale scopo. 2. Le Parti Contraenti si forniranno aiuto reciproco al fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente s'impegna particolarmente a far verificare, per mezzo di controlli per sondaggio dei libretti individuali di controllo, il rispetto delle norme del presente Accordo nel corso dei trasporti internazionali su strada effettuati da veicoli immatricolati sul suo territorio. 3. Nel caso in cui una Parte Contraente constata un'infrazione grave alle disposizioni del presente Accordo commessa da una persona residente sul territorio di un'altra Parte Contraente, l'amministrazione della prima Parte informera' l'amministrazione dell'altra Parte dell'infrazione constatata e, se del caso, della sanzione presa.
Testo vigente dal 17 aprile 1976
