[1]Disposizioni transitorie

[2]Se il presente Accordo entrera' in vigore, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 16, prima del 31 dicembre 1973, le Parti Contraenti hanno convenuto che, fino a quella data:

  • a)in deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente Accordo, la durata totale dei tempi di guida (durata giornaliera di guida) fra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo non potra' superare le 9 ore, qualunque sia il veicolo o il complesso dei veicoli guidati;
  • b)qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sara' interpretato come fatto alle disposizioni del punto a) del presente articolo.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art15 · fonte su Normattiva