Art. 3 (Convenzione)
[1]- Indennizzo dei danni
[2]1. Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione dispongano di un mezzo di ricorso per ottenere la riparazione integrale di tale pregiudizio. 2. Tale riparazione puo' includere i danni patrimoniali gia' subiti, il mancato guadagno ed i danni extra-patrimoniali.
Testo vigente dal 27 luglio 2012
