Il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." al quale si riferisce l'art. 17 potra' presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di 100 (cento) milioni di dollari.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
Il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." al quale si riferisce l'art. 17 potra' presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di 100 (cento) milioni di dollari.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art19 · fonte del testo