Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949
Art. 12 (Protocollo)
Il conto aperto in virtu' di quanto stabilito al primo capoverso dell'art. 11 potra' presentare saldo creditore o debitore indistintamente fino al limite di 80 (ottanta) milioni di dollari.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
