I pagamenti disposti dall'Argentina a favore dell'Italia ai quali si riferisce l'art. 17, ivi comprese le rimesse di aiuto familiare, potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi, stabiliti nei rispettivi Paesi. A tal uopo le Banche italiane saranno autorizzate ad aprire a nome dei propri corrispondenti, in Argentina "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I.", che saranno considerati come sottoconti del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." cui si riferisce l'art. 17.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
