Articolo VII Deroghe, esenzioni o altra applicazione flessibile della presente Convenzione che richiedano, ai sensi di quest'ultima, la consultazione con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare, possono essere decise dal Paese stesso, in caso di assenza di tali organizzazioni sul suo territorio, solo previa consultazione con la Commissione di cui all'articolo XIII.
Testo vigente dal 9 ottobre 2013
