Articolo XI 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notifica a tutti gli Stati Membri dell'ILO la registrazione di ogni ratifica, accettazione e denuncia che gli saranno comunicate in virtu' della presente Convenzione. 2. Quando le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo VIII saranno state adempiute, il Direttore Generale richiamera' l'attenzione degli Stati Membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 9 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-09-23;113~convenzione-artxi · fonte su Normattiva