1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo' denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa e' aperta a denuncia, in conformita' al suo articolo 25, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. 2. La denuncia della Convenzione, in conformita' al suo articolo 25, da parte di un Membro che ha ratificato il presente Protocollo comportera' di diritto la denuncia di questo Protocollo. 3. Ogni denuncia effettuata in conformita' ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~protocollo-155-art9 · fonte su Normattiva