Le due Parti concorderanno le modalita' necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni inerenti la lotta contro la criminalita' nelle sue varie forme. A tal fine, le Parti Contraenti individueranno e si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto.

Testo vigente dal 13 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-01;113~accordo-art4 · fonte su Normattiva