La cooperazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata si effettuera' nei settori di seguito specificati:

  • a)scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa;
  • b)aggiornamento costante delle informazioni sulle attuali minacce poste dal crimine organizzato, nonche' sulle tecniche e sulle strutture responsabili nella lotta contro questo fenomeno; tale aggiornamento potra' realizzarsi anche attraverso lo scambio di esperti e l'organizzazione nei due Paesi di corsi di specializzazione comuni su tecniche operative e d'indagine specifiche ed attraverso visite di studio;
  • c)scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;
  • d)scambio di atti legislativi e di provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
  • e)cooperazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e dell'evoluzione, nonche' delle forme in cui si manifesta la criminalita' organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;
  • f)costante scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;
  • g)scambio di informazioni operative in ordine alle attivita' illecite gestite dalla criminalita' organizzata, al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di documenti, carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e di antiquariato, di metalli preziosi, di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati commessi attraverso l'uso di strumenti informatici, di internet e di altri mezzi di telecomunicazione, nonche' altri crimini particolarmente pericolosi, quali il traffico di armi e munizioni, di materiale esplosivo, strategico e nucleare, l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori ed il riciclaggio di denaro, beni o altre attivita' di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213~accordo-art7 · fonte su Normattiva