[1]Modalita' della cooperazione
[2]Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 2, collaborano tramite:
- a)lo scambio delle informazioni sui reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;
- b)lo scambio di informazioni sui tipi di stupefacenti e di sostanze psicotrope, loro precursori e sostanze chimiche di base, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi utilizzati dai trafficanti, sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi e sulle tecniche di analisi, nonche' sui metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e sull'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga;
- c)lo scambio delle informazioni sui reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti;
- d)lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica;
- e)lo scambio delle informazioni sulla formazione del personale di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita';
- f)l'adozione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto interno di ciascun Paese, delle misure necessarie a consentire l'impiego di tecniche investigative speciali, come le operazioni sotto copertura e le consegne controllate;
- g)lo scambio di informazioni sui metodi impiegati per il contrasto, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
- h)lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- i)l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalita' operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un protocollo applicativo;
- j)l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'art. 4;
- k)lo scambio di altre informazioni che l'Autorita' competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorita' dell'altra Parte;
- l)lo scambio di esperti e l'individuazione di punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 4 gennaio 2017
