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Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevolera' e promuovera' lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Universita' e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettorati collegati a tale studio.

Testo in vigore dal 16 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113~accordo-art3 · fonte su Normattiva