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1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno, di comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attivita' delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio. 2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.

Testo in vigore dal 16 ottobre 2019 al 16 ottobre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113~accordo-art5 · fonte su Normattiva