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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, relativo alla modificazione degli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, ed alla costituzione della forza in congedo della Milizia stessa, con le seguenti modificazioni:

[9]Nel primo capoverso dell'art. 16 sono soppresse le parole « e dalla Regia aeronautica ».

[10]L'art. 18 e' sostituito dal seguente:

[11]«Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, si provvedera' all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Regio decreto-legge».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1938 - Anno XVI

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini - Cobolli-Gigli - Di Revel.

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 10 marzo 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-02-03;114~art1 · fonte del testo