[1]1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE

  • a)L'elenco delle Parti contraenti e' sostituito dal testo seguente: "LA COMUNITA' EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, E LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA,"
  • b)Articolo 2
  • i)La lettera b) e' sostituita dalla seguente: "Stati AELS (EFTA)": la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;".
  • ii)Alla lettera c), sono soppressi i termini "e dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio".
  • iii)E' aggiunta la seguente lettera: "d) "Atto di adesione del 16 aprile 2003": l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003."
  • c)Articolo 109 Al paragrafo 1 e' soppresso il testo seguente: ", del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio".
  • d)Articolo 117 L'articolo 117 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38 e nel protocollo 38bis."
  • e)Articolo 121 La lettera c) e' soppressa.
  • f)Articolo 126 Il paragrafo 1 e' modificato come segue:
  • i)I termini "si applicano" sono sostituiti da "si applica", mentre i termini "e il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio" sono soppressi.
  • ii)I termini "in essi indicate" sono sostituiti dai termini "in esso indicate".
  • iii)I termini "della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia" sono sostituiti dai termini "della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia".
  • g)Articolo 129
  • i)Dopo il primo comma del paragrafo 1, e' inserito il seguente comma: "A seguito dell'allargamento dello spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovena e slovacca fanno ugualmente fede."
  • ii)Il nuovo terzo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "I testi degli atti cui e' fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". 2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE
  • a)Protocollo 36 All'articolo 2, il primo paragrafo e' sostituito dal seguente: "Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.".
  • b)Nuovo Protocollo 38bis Dopo il protocollo 38, e' inserito un nuovo protocollo 38bis: "PROTOCOLLO 38-bis SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE

[3]Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparita' economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

[5]L'importo totale del contributo fmanziario previsto all'articolo 1 e' di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009.

[7]1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:

  • a)Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,
  • b)Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,
  • c)Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,
  • d)Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacita' amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,
  • e)Sanita' e assistenza ai minori.

[8]2. La ricerca universitaria puo' essere ammissibile ai finanziamenti purche' diretta a uno o piu' dei settori prioritari.

[9]ARTICOLO 4

[10]1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente e' finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non puo' superare 1'85% del costo totale. In ogni caso non e' possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. 2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato. 3. La Commissione delle Comunita' europee seleziona i progetti presentati, in base alla loro compatibilita' con gli obiettivi comunitari. 4. La responsabilita' degli Stati AELS (EFTA) per i progetti e' limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilita' nei confronti di terzi.

[11]ARTICOLO 5

[12]I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione: Stato beneficiario Percentuale del contributo totale Repubblica ceca 8,09% Estonia 1,68% Grecia 5,71% Spagna 7,64% Cipro 0,21% Lettonia 3,29% Lituania 4,50% Ungheria 10,13% Malta 0,32% Polonia 46,80% Portogallo 5,22% Slovenia 1,02% Slovacchia 5,39%

[13]ARTICOLO 6

[14]Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorita' di qualunque Stato beneficiano, e' effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.

[15]ARTICOLO 7

[16]1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo e' strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese. 2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente. 3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunita' e' tenuto in debito conto.

[17]ARTICOLO 8

[18]1. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE. 2. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessita'. 3. I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2.

[19]ARTICOLO 9

[20]AI termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessita' di ridurre le disparita' economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

[21]ARTICOLO 10

[22]Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1° maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato."

  • c)Nuovo Protocollo 44 E' inserito il seguente testo che costituisce il Protocollo 44: "PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTI NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003 1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale. L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali e' fatto riferimento all'articolo 37 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di' stabilimento), al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni. 2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dell'articolo 38 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Testo vigente dal 30 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;114~accordo-art2 · fonte su Normattiva