1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in appresso denominato "Atto di adesione del 16 aprile 2003") sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante. 2. A tal fine, viene aggiunto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate: "[Numero CELEX]: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.". 3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso e' preceduto dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", come piu' opportuno. 4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
Testo vigente dal 30 giugno 2005
