[1]ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
[2]TRA LE COMUNITA' EUROPEE E
[3]I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
[4]LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA
[5]IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso "la Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia", dall'altra, in seguito denominate "le Parti", CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunita' e con i suoi Stati membri. CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'. CONSIDERATI la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale. VISTO il partenariato europeo, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea. CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonche' la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, liberta' e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale. CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico. CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione. RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprieta' e degli altri diritti umani connessi. CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia. CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC. CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea. CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001. PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento. TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente. TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica. CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea (in appresso: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come Parte della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati. RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale. RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006; RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale. RICORDANDO che il 1 º gennaio 2008 e' entrato in vigore l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti 1) e l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare 2) (in appresso denominato "accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia");
- 1)GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137.
- 2)GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46. DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
[6]1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
- a)aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
- b)contribuire alla stabilita' politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;
- c)fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
- d)sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
- e)aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
- f)promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Serbia;
- g)promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
