1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purche' ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorita' dello Stato ospitante. 2. Il personale civile puo' detenere e portare armi di servizio, purche' ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorita' dello Stato ospitante.
Testo vigente dal 13 agosto 2009
