Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro qualora un suo militare o membro del personale civile abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

Testo vigente dal 13 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;114~accordo-art3 · fonte su Normattiva