caso di richieste di indennizzo, diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4, - per un danno ai beni di proprieta' di uno Stato membro o da esso utilizzati o gestiti in relazione alla preparazione o all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o - nel caso in cui un membro del personale di uno Stato membro abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, la responsabilita' di un altro Stato membro e' stabilita e l'importo dei danni e' convenuto mediante trattative tra gli Stati membri interessati, sempreche' gli Stati membri interessati non convengano altrimenti. Uno Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno e' inferiore a 10000 EUR. Tale importo puo' essere modificato con decisione unanime degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

Testo vigente dal 13 agosto 2009

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