disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o piu' Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.
Testo vigente dal 13 agosto 2009
