disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutarsi di pagare ad una parte diversa da quelle contraenti del presente accordo un indennizzo completo o parziale per danni causati ad un bene fornito da tale parte ad uno o piu' Stati membri nell'ambito di un accordo di locazione, leasing, noleggio o di altro tipo.

Testo vigente dal 13 agosto 2009

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