Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 119 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. Non si compilano conti generali. La liquidazione viene fatta in base ai conti mensili. Resta inteso che i termini fissati dall'Accordo di Madrid o dal relativo regolamento di esecuzione per la liquidazione dei conti generali sono applicabili ai conti mensili nei reciproci rapporti.
tolto: 2. Ogni Amministrazione paga il suo debito verso l'Amministrazione creditrice nella moneta del Paese creditore in denaro contante o con cheque o tratta tirati sulla capitale di questo Paese o su di un'altra piazza commerciale importante. A questo fine, essa ha il diritto di far pervenire acconti all'Amministrazione corrispondente.
tolto: L'Amministrazione creditrice ha il diritto di chiedere degli acconti ogni settimana. In caso di ritardo nel pagamento di detti acconti, essa puo' sospendere il servizio telegraficamente.aggiunto: Accordo-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art14 · fonte del testo