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[1]1. Non si compilano conti generali. La liquidazione viene fatta in base ai conti mensili. Resta inteso che i termini fissati dall'Accordo di Madrid o dal relativo regolamento di esecuzione per la liquidazione dei conti generali sono applicabili ai conti mensili nei reciproci rapporti.

[2]2. Ogni Amministrazione paga il suo debito verso l'Amministrazione creditrice nella moneta del Paese creditore in denaro contante o con cheque o tratta tirati sulla capitale di questo Paese o su di un'altra piazza commerciale importante. A questo fine, essa ha il diritto di far pervenire acconti all'Amministrazione corrispondente.

[3]L'Amministrazione creditrice ha il diritto di chiedere degli acconti ogni settimana. In caso di ritardo nel pagamento di detti acconti, essa puo' sospendere il servizio telegraficamente.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art14 · fonte del testo