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[1]1. Tutti i vaglia emessi saranno concentrati in uno o piu' uffici designati per lo scambio dei vaglia.

[2]Detti vaglia, dopo essere stati muniti di un bollo speciale del predetto ufficio, debbono essere rimessi all'ufficio di cambio corrispondente.

[3]2. Se l'ammontare del vaglia non e' indicato nella moneta del Paese di destinazione, l'importo originale deve essere cancellato dall'ufficio di cambio speditore e sostituito, al di sopra di esso, coll'indicazione in inchiostro rosso in cifre e in tutte lettere nella moneta del Paese di destinazione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art15 · fonte del testo