Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 138 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il transito reciproco dei pacchi con o senza valore dichiarato, fino al peso di 20 chilogrammi, e' garantito fra i Paesi nei quali l'Amministrazione spedisce essa stessa pacchi della specie.
tolto: La tassa di transito territoriale per i pacchi originari da uno dei Paesi contraenti e transitanti per un altro dei Paesi contraenti e' di 30 centesimi per pacco o per ogni peso di 5 chilogrammi. Per i pacchi ingombranti detta tassa e' aumentata del 50 per cento.
tolto: Nel caso di dichiarazione di valore, spetta ad ogni Paese una bonificazione di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore dichiarato pel transito territoriale.
tolto: Le Amministrazioni contraenti si notificheranno direttamente a mezzo di un quadro speciale i Paesi per i quali esse possono servire da intermediario nel trasporto dei pacchi, indicandovi i totali delle bonificazioni.aggiunto: Accordo-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art18 · fonte del testo