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[1]Il transito reciproco dei pacchi con o senza valore dichiarato, fino al peso di 20 chilogrammi, e' garantito fra i Paesi nei quali l'Amministrazione spedisce essa stessa pacchi della specie.

[2]La tassa di transito territoriale per i pacchi originari da uno dei Paesi contraenti e transitanti per un altro dei Paesi contraenti e' di 30 centesimi per pacco o per ogni peso di 5 chilogrammi. Per i pacchi ingombranti detta tassa e' aumentata del 50 per cento.

[3]Nel caso di dichiarazione di valore, spetta ad ogni Paese una bonificazione di 5 centesimi per ogni 300 franchi o frazione di 300 franchi del valore dichiarato pel transito territoriale.

[4]Le Amministrazioni contraenti si notificheranno direttamente a mezzo di un quadro speciale i Paesi per i quali esse possono servire da intermediario nel trasporto dei pacchi, indicandovi i totali delle bonificazioni.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art18 · fonte del testo