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Per la consegna a domicilio (factage), per l'esecuzione delle formalita' doganali, per il magazzinaggio, ecc., dei pacchi scambiati reciprocamente, ogni Paese riscuotera' dal destinatario le tasse fissate nei suoi regolamenti interni.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art19 · fonte del testo