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[1]1. Nessuna responsabilita' e' assunta nei casi di forza maggiore.
[2]2. Nel caso di perdita di un oggetto raccomandato, lo speditore ha diritto ad una indennita' di 50 franchi calcolata sulla base dell'equivalente adottato da ogni Paese contraente per le tasse delle lettere al momento della spedizione.
[3]3. Il massimo dell'indennita' dovuta nel servizio reciproco in caso di perdita, di spogliazione o di avaria d'un pacco senza valore dichiarato, non potra' superare due franchi per ogni chilogramma di peso o frazione di un chilogramma, il franco essendo calcolato sulla base dell'equivalente adottato da ciascuno dei Paesi contraenti per la tassa dei pacchi al momento della spedizione.
[4]4. Per le lettere, scatolette e pacchi con valore dichiarato, l'indennita' non puo' superare l'importo del valore dichiarato, espresso nella moneta del Paese di origine.
Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025
